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Pet, cosa significa davvero?

Etimologia, significato e definizione giuridica dell’animale da compagnia in Italia

C’è una parola che nel linguaggio contemporaneo è diventata quasi universale: pet.

La troviamo nell’ospitalità, nel retail, nel turismo, nel welfare, nella comunicazione, nei servizi veterinari, nel marketing e sempre più spesso anche nei documenti aziendali.

Parliamo di pet-friendly, pet hospitality, pet care, pet travel, pet services.

Ma che cosa significa davvero pet? E, soprattutto, chi è giuridicamente un pet in Italia?

La risposta è meno scontata di quanto sembri.

Da dove viene la parola “pet”?

In inglese, pet indica oggi un animale tenuto dall’uomo come animale da compagnia, per affezione o semplicemente come animale “preferito”.

La storia di questa parola è molto interessante.

L’uso di pet con il significato di animale addomesticato o addestrato tenuto come animale favorito è attestato già negli anni Trenta del Cinquecento, originariamente nei dialetti della Scozia e dell’Inghilterra settentrionale.

La parola ha però un’origine etimologica considerata incerta.

È interessante anche osservare che un significato precedente, attestato già intorno al 1500, era quello di “bambino favorito” o “prediletto”. Successivamente pet si è consolidato anche nel significato di animale tenuto come favorito o compagno.

Quindi, nella sua storia linguistica, pet contiene già un elemento fondamentale: non identifica semplicemente una specie animale, ma una relazione di preferenza, vicinanza e affezione tra l’essere umano e l’animale.

Ed è proprio questo elemento che diventa interessante quando passiamo dalla lingua al diritto.


“Pet” non è una categoria giuridica unica

Nel linguaggio comune diciamo pet.

La normativa italiana, invece, utilizza prevalentemente espressioni come:

  • animale da compagnia;
  • animale d’affezione;
  • in determinati contesti, categorie di specie definite dalla normativa sanitaria o veterinaria.

Questa distinzione è importante perché non esiste una sola definizione legislativa di “pet” applicabile indistintamente a qualsiasi situazione.

La legge quadro italiana n. 281 del 1991 parla di animali di affezione e pone tra gli obiettivi dello Stato la tutela di questi animali e la corretta convivenza tra uomo e animale.

Una definizione molto più precisa di animale da compagnia arriva poi dall’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recepito con il DPCM 28 febbraio 2003.

La definizione comprende:

ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari,

e comprende anche animali che svolgono attività utili all’uomo, come cani per persone con disabilità, animali impiegati nella pet therapy, nella riabilitazione o nella pubblicità.

Lo stesso testo stabilisce invece che gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia ai fini dell’accordo.

Questa è una prima distinzione fondamentale: non è necessariamente la specie, da sola, a determinare la natura di “animale da compagnia”.

Conta anche la funzione e il rapporto con l’essere umano!


Quindi, quali animali sono “pet”?

Qui la questione diventa ancora più interessante.

Se cerchiamo una risposta assoluta — “quali specie sono legalmente pet in Italia?” — rischiamo di semplificare eccessivamente.

Perché la risposta cambia in funzione della norma che stiamo applicando.

Per esempio, la normativa europea relativa ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia utilizza una definizione molto più specifica.

Il Regolamento (UE) n. 576/2013 identifica nell’Allegato I le specie interessate dalla disciplina.

Nella Parte A troviamo:

  • cani;
  • gatti;
  • furetti.

Nella Parte B troviamo invece categorie più ampie:

  • determinati invertebrati;
  • animali acquatici ornamentali;
  • anfibi;
  • rettili;
  • determinati uccelli;
  • roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare.

Ma attenzione: questo elenco non è “l’elenco universale dei pet ammessi dalla legge italiana”.

È l’elenco delle specie alle quali si applica quella specifica disciplina europea relativa ai movimenti a carattere non commerciale.

Il motivo è altrettanto interessante.

La normativa europea deve distinguere gli animali che viaggiano con il proprietario per finalità non commerciali dagli animali soggetti ad altre discipline sanitarie, commerciali o di produzione.

Il regolamento stesso spiega che alcune specie vengono ricomprese nella Parte B proprio per creare un quadro sanitario anche per specie che, se non tenute come animali da compagnia, potrebbero essere disciplinate da altri atti normativi, compresa la legislazione sugli animali destinati alla produzione alimentare.

Ecco perché possiamo trovare, accanto a cani e gatti, rettili, anfibi, uccelli, roditori, conigli e animali acquatici ornamentali.

Non perché il legislatore stia dicendo che “tutti questi animali sono uguali”.

Ma perché, per quella specifica finalità normativa, devono essere ricondotti a una categoria regolamentata di animali da compagnia.


“Pet” non significa “cane o gatto”

Nel linguaggio quotidiano, quando diciamo pet, spesso immaginiamo immediatamente un cane o un gatto.

Dal punto di vista giuridico, invece, la categoria può essere molto più ampia.

La definizione italiana del 2003 è costruita intorno a tre elementi:

compagnia o affezione
assenza di finalità produttive o alimentari
rapporto di detenzione o destinazione alla detenzione da parte dell’uomo

E include anche animali che svolgono funzioni specifiche per le persone, come quelli impiegati nella pet therapy o nella riabilitazione.

Questo significa che “pet” non è semplicemente una caratteristica biologica dell’animale.

È anche una qualificazione legata al rapporto tra animale, persona e contesto.


E allora perché parliamo di “Pet-Centric Standards”?

Se pet significasse semplicemente “cane o gatto”, l’accettazione di un animale da compagnia sarebbe principalmente una questione di servizi aggiuntivi: una ciotola, una cuccia, qualche sacchetto, magari un welcome kit.

Ma se partiamo dal significato più ampio del termine, la prospettiva cambia.

Pet-Centric significa progettare un’esperienza considerando la presenza dell’animale come parte del sistema di relazione con l’Essere Umano.

Non soltanto:

“Accettiamo gli animali.”

Ma:

“Sappiamo chi è il nostro Dual Guest, quali sono le esigenze dell’animale, quali quelle della persona che lo accompagna e come l’organizzazione deve prepararsi a gestire questa relazione.”

È una differenza sostanziale.

Perché il vero tema non è soltanto quale animale entra nella struttura ma come cambia l’esperienza quando una persona viaggia, acquista, soggiorna, mangia, visita o usufruisce di un servizio insieme al proprio animale?


Dal “pet-friendly” al “pet-centric”

Forse è proprio per questo che oggi abbiamo bisogno di andare oltre il termine pet-friendly.

Pet-friendly descrive generalmente una disponibilità.

Pet-centric descrive invece un approccio organizzativo.

“Possiamo accogliere animali?”

“Siamo realmente organizzati e competenti per progettare e gestire un’esperienza nella quale persona e animale siano entrambi considerati?”

E’ in questo spazio che nasce la necessità di standard, competenze, procedure, responsabilità, sicurezza, customer journey e misurazione.

Perché quando una parola entra nel business, non basta più conoscerne il significato.

Bisogna sapere che cosa comporta tradurla in esperienza, processo e organizzazione.


Fonti normative essenziali

  • Legge 14 agosto 1991, n. 281 – legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
  • Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003 – benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
  • DPCM 28 febbraio 2003 – recepimento dell’Accordo.
  • Regolamento (UE) n. 576/2013 – movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia e relativo Allegato I.